4 maggio 2022
Contributo ristorazione collettiva: Provvedimento
Con Provvedimento 3 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva di cui all'art. 43-bis, D.L. n. 73/2021 .
In particolare, il contributo ristorazione collettiva è rivolto alle imprese la cui attività è individuata dai codici Ateco 2007 56.29.10 “Mense” e 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15%rispetto a quelli del 2019 e presentino un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva.
Nello specifico, il Provvedimento precisa che:
In particolare, il contributo ristorazione collettiva è rivolto alle imprese la cui attività è individuata dai codici Ateco 2007 56.29.10 “Mense” e 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15%rispetto a quelli del 2019 e presentino un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva.
Nello specifico, il Provvedimento precisa che:
- le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e avere sede legale o operativa sul territorio nazionale;
- la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal 6 giugno 2022 e non oltre il 20 giugno 2022, con modalità telematiche e utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
- l'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato, nonché gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (c.d. Temporary Framework).