Con Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13259, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla detraibilità dell'IVA da parte di un professionista sull'acquisto di un immobile da adibire a studio professionale.
In particolare, la stessa Corte ha sancito che il professionista, il quale abbia acquistato un immobile da adibire a proprio studio professionale, potrà detrarre l'IVA anche nel caso in cui lo stesso risulti accatastato come A/2 (abitazione di tipo civile).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di IVA, relativamente alla detrazione nelle operazioni connesse ad immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato va valutata in concreto, ossia accertando, "anche in funzione programmatica", la sua strumentalità all'esercizio dell'attività svolta dall'acquirente.