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3 maggio 2022
Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta "Ecobonus": Interpello

Con Risposta ad Interpello 29 aprile 2022, n. 240, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta Ecobonus di cui all'art. 1,  commi 1031-1041 e 1057-1064, L. n. 145/2018.
Nel caso di specie, una società che ha maturato ingenti crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a ridotte emissioni di CO2 e li ha compensati soltanto in parte ai sensi dell'art. 17, D.Lg.s. n. 241/1997, con il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente chiede se sia possibile compensare detto credito d'imposta con ulteriori tipologie di tributi, ovvero se vi siano particolari disposizioni normative che ne impediscano la compensazione.
L'Agenzia ha precisato che, sulla base delle disposizioni normative e dei documenti di prassi che si sono susseguiti nel tempo, non sussistono limitazioni all'utilizzo in compensazione di tali crediti; pertanto, è possibile compensarli senza limitazioni e con qualsiasi altro debito.