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3 maggio 2022
Credito d'imposta ricerca, innovazione e design: Interpello
Con Risposta ad Interpello 29 aprile 2022, n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla durata temporale e all'individuazione del periodo di applicazione del credito d'imposta ricerca, innovazione e design introdotto dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, Legge n. 160/2019.
Nel caso di specie, una società haprevisto la chiusura anticipata dell'esercizio sociale al 30 aprile 2020 per uniformare la durata a quello della società controllante. Pertanto nel 2020, saranno presenti due esercizi fiscali, uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l'altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021.
A tal riguardo, l'amministrazione finanziaria precisa che:
  • in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi, i parametri rilevanti per il calcolo del credito d'imposta dovranno essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato, con la conseguenza che rileva anche un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 di durata inferiore ai 12 mesi;
  • l'arco temporale di applicazione dell'agevolazione corrisponde complessivamente a sei periodi d'imposta di durata standard (ovvero 72 mesi) ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 145/2013.
Di conseguenza, la società potrà beneficiare dell'agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 avendo riguardo ai soli investimenti effettuati nei primo otto mesi (1° maggio 2020 - dicembre 2020).