Con Risposta ad Interpello 22 aprile 2022, n. 212, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle somme versate in caso di accordo transattivo.
Nel caso di specie, la controversia principale tra due società trova la sua conclusione in un accordo transattivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento forfetario; tale somma viene corrisposta dalla società Alfa a fronte dell'abbandono di ogni domanda e pretesa da parte della società Beta. L'accordo transattivo ha ad oggetto uno scambio di prestazioni reciproche, poiché la somma di denaro, corrisposta dalla società Alfa, costituisce il controvalore dell'impegno di Beta di rinunciare al contenzioso instaurato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tali casi, è presente il nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare, posta a carico della società Beta e la somma dovuta da Alfa e, pertanto, viene integrato il presupposto oggetto di applicazione dell'IVA