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13 aprile 2022
Nota di variazione IVA in caso di procedure concorsuali: Interpello
Con Risposta ad Interpello 7 aprile 2022, n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di emettere nota di variazione IVA, in caso di omessa insinuazione al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021.
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione si realizza al verificarsi congiuntamente di due condizioni:
  • il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
  • la pretesa creditoria rimane insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, ultimata la procedura o in caso di  ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia risulta provata la mancanza di attivo da liquidare e il contribuente può emettere nota di variazione IVA in diminuzione, in base all'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021, a decorrere dalla definitività dei provvedimenti di chiusura delle procedure fallimentari.