Con
Nel caso di specie, il contribuente ritiene che l'intervento in esame possa fruire dell'aliquota IVA del 4%, di cui al n. 41-ter), Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972, in quanto determina l'eliminazione di qualsiasi barriera architettonica nei confronti dei soggetti portatoti di handicap.
L'Agenzia delle Entrate precisa che oggetto del contratto di appalto è un'intervento di manutenzione straordinaria e non la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche come richiesto ai fini del trattamento di favore di cui al citato n. 41-ter e pertanto non può trovare applicazione l'aliquota del 4%.
Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ritiene inapplicabile anche l'aliquota IVA del 10%, di cui al n. 127-quinquies, poiché l'intervento non è riconducibile alla realizzazione ex novo di un'opera edilizia, ma è relativo a semplici migliorie o modifiche di un'opera già esistente.