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11 aprile 2022
Scioglimento comunione: Interpello

Con Risposta 6 aprile 2022, n. 176, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni prima casa nell'ipotesi:

  • di scioglimento della comunione mediante atto di permuta tra due soggetti comproprietari per la quota pari a 1/2 di due immobili situati nello stesso comune,
  • in cui entrambi i soggetti hanno già fruito del beneficio fiscale per uno dei due immobili.

Inoltre uno dei due permutanti non intende accorpare la quota di immobile da acquistare alla quota già posseduta, né vendere la quota dell'immobile agevolato già posseduto.
Nel caso di specie, quindi:

  • il primo permutante già proprietario della quota di 1/2 dell'appartamento e pertinenze acquistati con l'agevolazione in parola, non può invocare nuovamente i benefici "prima casa" per l'acquisto di quota di una delle due abitazioni, avendo già fruito in precedenza dell'agevolazione;     
  • il secondo permutante può richiedere i benefici "prima casa", in quanto con lo stesso atto di permuta cede il diritto di proprietà sulla propria quota, pari a 1/2, dell'altro immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa".