Con Risposta 6 aprile 2022, n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla non imponibilità IVA sulle cessioni di dotazioni di bordo effettuate in favore di soggetti non aventi la qualifica di "armatori".
Preliminarmente l'Agenzia evidenzia che, come disposto dall'art. 8-bis, lett. d), D.P.R. n. 633/72, le cessioni di apparati motori, di parti di ricambio nonché beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili ai fini IVA se effettuate unicamente a favore dell'armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo.
Nel caso di specie, considerato che:
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oggetto della cessione sono dei beni che si trovano o troveranno in Italia;
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l'istante agisce in qualità di esportatore;
- l'acquirente è un soggetto passivo IVA, privo della qualifica di armatore e che si "frappone nella catena";
- il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della UE avviene a cura del cedente e su incarico dei cessionari
la cessione può essere considerata non imponibile IVA (art. 8, D.P.R. n. 633/1972) indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.