News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
30 marzo 2022
Tenuta dei registri contabili in modalità elettronica: Risoluzione
Con Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni relative alla tenuta e conservazione della contabilità in forma meccanizzata, come previsto ai sensi dell'articolo 12-octies, D.L. n. 34/2019.
In particolare, l'amministrazione finanziaria ribadisce la distinzione tra i concetti di tenuta e conservazione dei documenti fiscali che, pur essendo collegati, restano adempimenti distinti e in presenza di registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (sesto mese solo per il 2019), salvo richiesta  da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica
  • entro lo stesso termine devono essere conservati nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del codice  dell'amministrazione digitale se il contribuente vuole mantenerli in formato elettronico; invece, in caso contrario, devono essere stampati.    
Inoltre, si precisa che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari, come ribadito dal D.M 17 giugno 2014, devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e la procedura di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione.