25 marzo 2022
Indennizzo e provvista di pagamento: trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP
Con Risposta 21 marzo 2022, n. 132, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, di un importo ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e provvista di pagamento.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che il versamento effettuato da un Fondo a titolo di indennizzo, in relazione alla provvista erogata per la definizione di un PVC, determina un componente negativo risultante nel conto economico della società ricevente che non può essere ricondotto "ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e che non vi concorrono in quanto esclusi". Pertanto, tale somma non può essere dedotta dalla base imponibile IRES della società.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che il versamento effettuato da un Fondo a titolo di indennizzo, in relazione alla provvista erogata per la definizione di un PVC, determina un componente negativo risultante nel conto economico della società ricevente che non può essere ricondotto "ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e che non vi concorrono in quanto esclusi". Pertanto, tale somma non può essere dedotta dalla base imponibile IRES della società.
Per quanto concerne, invece, il trattamento ai fini IRAP, l'Agenzia evidenzia che tale indennizzo non assume rilevanza ai fini del tributo regionale, considerato che (come evidenziato nell'interpello) non confluisce in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.