Con
Nel caso di specie, si tratta di prestazioni di servizi svolte da un organismo ufficiale dello Stato italiano, situato all'estero, che promuove e diffonde la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale Istituto di Cultura Italiana all'estero:
- è un organo periferico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e non può essere considerato autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall'Unione;
- l'attività svolta è da considerarsi istituzionale e non commerciale come, invece, prevede l'
art. 7-septies, D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell'applicazione dell'esenzione.
Pertanto, l'Istituto culturale non rientra tra i committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dall'Unione, cui si applica la disciplina dettata dall'