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2 marzo 2022
Aliquota IVA applicabile ai R.A.E.E.: Interpello

Con Risposta ad Interpello 1° marzo 2022, n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile ai servizi di gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, c.d. R.A.E.E, svolti da un consorzio.
Il n. 127-sexiesdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% delle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di gestione dei rifiuti, stoccaggio e deposito temporaneo prima della raccolta sono definite dall'art. 183, TUA, c.d. Testo Unico dell'Ambiente, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2020; pertanto, è a tali definizioni che è necessario far riferimento per la corretta applicazione dell'art. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972.
In considerazioni delle definizioni contenute nel TUA anche ai R.A.E.E. è applicabile l'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies, poiché tali rifiuti sono espressamente considerati dal legislatore rifiuti urbani.