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3 marzo 2022
La spiaggia privata si considera pertinenza ai fini dell'agevolazione prima casa

Con Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6316, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al concetto di pertinenza ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione stabilisce che la spiaggia privata può essere considerata pertinenza, e beneficiare dell'agevolazione prima casa, in quanto il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta del bene al servizio dell'immobile principale, senza che rilevi la qualificazione catastale del bene, che ha esclusivo rilievo formale.
In particolare la Suprema Corte evidenzia che normativamente non vi sia un'elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene (rispetto ad un altro) dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata "a servizio od ornamento dell'immobile principale", il quale a sua volta dipende da due distinti fattori, ossia da:

  • un elemento oggettivo (la strumentalità di un bene rispetto all'altro);
  • un elemento soggettivo (la volontà del titolare di asservire un bene all'altro).