News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
21 febbraio 2022
Fatture soggettivamente false: l'assenza della sede operativa non prova la conoscenza del fine evasivo

Con Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5059, la Corte di Cassazione ha affermato che l'assenza di sede operativa del fornitore, adeguata allo svolgimento dell'attività svolta, nonché la mancata tenuta della contabilità, sono circostanze di per sè inidonee a costituire prova presuntiva della consapevolezza, da parte del cliente, che le operazioni si inseriscano in un evasione dell'imposta.
In particolare i giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio, più volte enunciato in passato, secondo il quale, nel caso in cui la contestazione attenga a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, sia onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il destinatario sia consapevole che l'operazione si inserisca in un contesto evasivo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta.
A conclusione la Commissione ha ritenuto che la sola assenza della sede operativa, non basti a provare, neanche in via presuntiva, la consapevolezza della fittizietà delle operazioni.