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14 febbraio 2022
INPS: nuova istanza di rimborso o compensazione dei contributi per iscritti IVS

Con Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688 l'INPS fornisce chiarimenti per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali, beneficiari dell'esonero contributivo previsto all'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, in merito alle modalità di rimborso/compensazione delle eccedenze di versamento.
Per i versamenti già effettuati ma non dovuti (grazie all'esonero dei contributi), relativi alle rate dell'emissione dell'anno 2021, in scadenza al 31 dicembre scorso, è stata prevista la possibilità di procedere con la compensazione o il rimborso, senza dover presentare modelli F24 o domande di compensazione, poiché le somme vengono utilizzate automaticamente a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021.
Solo nel caso di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021, è necessario presentare un'apposita istanza, con lacontribuzione da versare alle scadenze future.
A tal fine  l'INPS comunica che, nell'ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” - “Rimborso e/o compensazione contributiva”, da presentare nel caso di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021.
Rimangono comunque valide le domande di esonero già presentate tramite la "Comunicazione bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell'oggetto.