3 febbraio 2022
Contributi erogati dai Comuni al Consorzio Fidi: Interpello
Con Risposta ad Interpello 31 gennaio 2022, n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'operatività della detassazione prevista dall'art. 10-bis, D. L. 28 ottobre 2020, n. 137 , in relazione ai contributi erogati dai Comuni al Consorzio Fidi in seguito all'emergenza COVID-19, volti a sostenere le attività economiche del territorio.
Secondo l'Agenzia, per tali contributi "indiretti" il regime di esenzione in parola è riconosciuto nel presupposto che essi siano strettamente connessi all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall'art. 10-bis, siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Infatti, tali misure di sostegno vengono offerte ai consorzi per le spese di istruttoria finalizzate alla concessione di fidi alle imprese del territorio e sono da considerarsi quale contributo indiretto erogato in via eccezionale solo a seguito dell'emergenza epidemiologica.
Pertanto, i suddetti sostegni economici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e su di essi non deve operarsi la ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto prevista per i contributi alle imprese dal comma 2,articolo 28, D.P.R. n. 600/1973 .
Secondo l'Agenzia, per tali contributi "indiretti" il regime di esenzione in parola è riconosciuto nel presupposto che essi siano strettamente connessi all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall'art. 10-bis, siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Infatti, tali misure di sostegno vengono offerte ai consorzi per le spese di istruttoria finalizzate alla concessione di fidi alle imprese del territorio e sono da considerarsi quale contributo indiretto erogato in via eccezionale solo a seguito dell'emergenza epidemiologica.
Pertanto, i suddetti sostegni economici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e su di essi non deve operarsi la ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto prevista per i contributi alle imprese dal comma 2,