2 febbraio 2022
Novità modello REDDITI PF
Il Mod. REDDITI 2022 PF, approvato con Provvedimento 31 gennaio 2022, presenta una serie di novità di rilievo. In particolare:
- il quadro RC è stato rivisto al fine di recepire le modifiche normative intervenute in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
- nel quadro RP:
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- è stato introdotto il nuovo codice "45" nei righi RP8-RP13, che individua le spese di iscrizione a scuole musicali per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni mentre è stato invece eliminato il codice 72 che lo scorso anno individuava la detrazione del 30% sulle erogazioni liberali per finanziare interventi per il contenimento dell'emergenza COVID-19;
- viene indicato il nuovo limite di € 550 per le spese veterinarie;
- sono recepite numerose novità inerenti alle detrazioni edilizie, tra cui la possibilità di fruire dell'aliquota al 110% per le spese per abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus e l'innalzamento a € 16.000 del limite massimo delle spese detraibili relativamente al c.d. "Bonus mobili";
- nel quadro CR, il rigo CR13, ospita il credito d'imposta a favore dei contribuenti di età inferiore ai 36 anni, con indicatore ISEE non superiore a € 40.000, che nel corso dell'anno hanno acquistato un immobile "prima casa" con applicazione dell'IVA;
- nei quadri RF e RG, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) e tra gli “Altri componenti negativi” (rigo RG22, codice 47), è stata prevista l'indicazione della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli (nuovo Patent box);
- nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l'applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. ACE innovativa;
- nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che avevano effettuato il riallineamento del valore delle attività immateriali ex
articolo 110, comma 8-bis, D.L. n. 104/2020 e che intendono dedurre più velocemente il maggior valore delle stesse, ai sensi dell'art. 103, TUIR , mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR .