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27 gennaio 2022
Ricarica borsellino elettronico: trattamento ai fini dell'IVA e dell'imposta di registro
Con Risposta ad Interpello 25 gennaio 2022, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento applicabile ai fini dell'IVA e dell'imposta di bollo, alle somme di denaro ricevute, tramite App, a titolo di ricarica del borsellino elettronico, e destinate ad essere spese dagli utenti per l'acquisto di titoli di sosta o di trasporto. 
Secondo l'Agenzia la ricarica del borsellino elettronico, il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all'atto della ricarica, non può essere considerata un'operazione rilevante ai fini IVA; viene, infatti, considerata una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'imposta (art. 2, terzo comma, lett. a), D.P.R.  n. 633/1972.
L'IVA, infatti, può considerarsi esigibile solo nel momento in cui si ha conoscenza di tutti gli elementi della futura cessione o della futura prestazione di servizi; nel caso di specie, invece, gli importi erogati per ricaricare il borsellino non sono imputabili ad una determinata e identificabile fornitura dei beni.
Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, l'Agenzia ritiene applicabile, ai sensi dell'articolo 13, Allegato A, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 642/1972, l'imposta di bollo in misura fissa di 2,00 euro, in quanto attestanti pagamenti che, come appena visto, sono esclusi dalla base imponibile IVA.