Con
Sul punto, l'
- per legge, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti (motivi giuridici);
- per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (motivi di fatto).
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora il ritardo nell'erogazione sia dovuto a cause giuridiche, non è necessaria alcuna valutazione circa i motivi che hanno indotto a tale ritardo.
Diversamente, qualora il ritardo sia riferibile a motivi di fatto, deve essere valutato se la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In tale ipotesi, la tassazione separata non trova applicazione.