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In particolare, l'Agenzia ha precisato che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, è necessaria una relazione di prossimità tra il bene accessorio e il bene principale (nel caso di specie, box auto e abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa).
In mancanza di tale relazione, non è possibile considerare il box auto come pertinenza e, pertanto, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005.