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20 gennaio 2022
Prossimità tra box auto e abitazione: Interpello

Con Risposta ad Interpello 19 gennaio 2022, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del requisito della pertinenzialità nel caso di un box auto situato all'esterno di un immobile (ma nel medesimo Comune) e alla conseguente applicazione dell'art. 1, comma 497, L. n. 266/2005, considerando come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore del box auto.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, è necessaria una relazione di prossimità tra il bene accessorio e il bene principale (nel caso di specie, box auto e abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa). 
In mancanza di tale relazione, non è possibile considerare il box auto come pertinenza e, pertanto, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005.