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14 gennaio 2022
Ritenuta alla fonte su operazioni a premio

Con Risposta ad Interpello 13 gennaio 2022, n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta sulle operazioni a premio. In particolare l'istante chiede se sia tenuto, in qualità di promotore di un'operazione a premi avente quali destinatari soggetti titolari di partita IVA, ad effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui premi corrisposti (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).
L'Agenzia delle Entrate ricorda come sia già stato chiarito, nella Risoluzione 31 marzo 2008, n.119, che l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa anche alle operazioni a premio, a condizione che detti premi siano riconducili ad una delle categorie elencate dall'articolo 6, TUIR. Nel caso di specie, rientrando i premi nella categorie reddituali del reddito d'impresa o del reddito di lavoro autonomo, risulta applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25%, con facoltà di rivalsa dell'istante.
Infine l'Agenzia evidenzia che, avendo facoltà di rivalsa, il sostituto d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta o sopportarne il costo; in quest'ultimo caso trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, TUIR, per il quale "le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione", sia a fini IRES che IRAP.