12 gennaio 2022
Rinegoziazione e contributo per la riduzione del canone del contratto di locazione
ConRisposta ad Interpello 11 gennaio 2022, n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione.
In particolare, l'istante chiede di poter essere ammesso al beneficio sebbene il software per la presentazione dell'istanza ad oggi non consenta l'inoltro della relativa istanza di ammissione, in quanto risulta già presentata una prima istanza di contributo, relativa alla rinegoziazione del canone, per il periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021.
L'Agenzia ricorda che il contributo è destinato ai locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021. Nel caso di specie, la seconda rinegoziazione, relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, è avvenuta in data successiva al 25 dicembre 2020 e, pertanto, soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
Viene inoltre precisato che il locatore, al fine di essere ammesso al contributo, deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione, nonché una nota nella quale specifica in modo puntuale i motivi dell'errore.
In particolare, l'istante chiede di poter essere ammesso al beneficio sebbene il software per la presentazione dell'istanza ad oggi non consenta l'inoltro della relativa istanza di ammissione, in quanto risulta già presentata una prima istanza di contributo, relativa alla rinegoziazione del canone, per il periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021.
L'Agenzia ricorda che il contributo è destinato ai locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021. Nel caso di specie, la seconda rinegoziazione, relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, è avvenuta in data successiva al 25 dicembre 2020 e, pertanto, soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
Viene inoltre precisato che il locatore, al fine di essere ammesso al contributo, deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione, nonché una nota nella quale specifica in modo puntuale i motivi dell'errore.