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30 dicembre 2021
Note di variazione e procedure concorsuali: i chiarimenti dell'Agenzia

Con Circolare 29 dicembre 2021, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina relativa alle note di variazione in diminuzione collegate a procedure concorsuali, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".
In particolare, l'Agenzia ha precisato, tra l'altro, che:

  • con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 26, D.P.R. n. 633/72, in caso di mancato pagamento di fatture emesse e non pagate dal debitore a causa di un suo assoggettamento a procedure concorsuali, la conseguente nota di variazione può essere effettuata a partire dalla data di apertura della procedura (anziché al termine della procedura stessa);
  • l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e la conseguente detrazione dell'IVA non incassata, non è da considerarsi preclusa al cedente/prestatore (ossia, il creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente (ossia, il passivo del debitore).