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22 dicembre 2021
Errata fatturazione ed emissione nota di variazione

Con Risposta ad Interpello 17 dicembre 2021, n. 832, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di credito a storno totale di fatture (trasmesse erroneamente al committente) con diritto alla detrazione d'imposta, qualora sia già trascorso un anno dall'emissione delle fatture.
In particolare l'Agenzia ricorda che l'emissione di una nota di variazione, di cui al comma 2, art. 26, D.P.R. n. 633/1972, rappresenta lo strumento principale per porre rimedio ad eventuali errori compiuti in sede di fatturazione. Si evidenzia, tuttavia, che vi è un limite temporale per porre in essere una variazione in diminuzione che, nel caso di errori, è fissato in "un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile".
Nel caso di specie, alla luce del fatto che era già trascorso l'anno entro il quale era possibile esercitare tale facoltà (l'operazione imponibile era stata effettuata nel 2017), l'Agenzia ha ritenuto che l'istante non possa emettere una nota di variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità per il committente di esercitare il diritto alla detrazione IVA, l'Agenzia ha ricordato che il "dies a quo" da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione è quello dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura di acquisto e che la detrazione può essere operata nell'anno in cui il soggetto passivo annota il documento contabile nella sua contabilità.
Qualora, tuttavia, non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA nel termine indicato, il committente può recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.