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In particolare l'Agenzia ricorda che l'emissione di una nota di variazione, di cui al comma 2,
Nel caso di specie, alla luce del fatto che era già trascorso l'anno entro il quale era possibile esercitare tale facoltà (l'operazione imponibile era stata effettuata nel 2017), l'Agenzia ha ritenuto che l'istante non possa emettere una nota di variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità per il committente di esercitare il diritto alla detrazione IVA, l'Agenzia ha ricordato che il "dies a quo" da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione è quello dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura di acquisto e che la detrazione può essere operata nell'anno in cui il soggetto passivo annota il documento contabile nella sua contabilità.
Qualora, tuttavia, non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA nel termine indicato, il committente può recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.