Con Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela aventi ad oggetto comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi all'esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell'
In particolare, l'Agenzia affronta la questione relativa alla possibilità, per il contribuente, di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, a seconda che l'istanza di riesame sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dopo tale termine.
L'Agenzia precisa che, qualora l'istanza in autotutela sia inviata entro i 30 giorni:
- se la richiesta dell'utente viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
- se la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e il contribuente beneficerà della riduzione delle sanzioni;
- se la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità e il contribuente avrà diritto alla riduzione delle somme.
Qualora, invece, l'istanza in autotutela sia inviata dopo i 30 giorni:
- se la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
- se la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa ma il contribuente non potrà beneficiare delle riduzioni;
- se la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità e il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.
L'Agenzia ricorda, inoltre, che, "ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza di riesame, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS".