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29 novembre 2021
Garanzia per eccedenze di credito di gruppo: Interpello

Con Risposta ad Interpello 25 novembre 2021, n. 792, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 21, D.M. n. 567/1993, rubricato: "Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia", anche a società di diritto UE direttamente identificate ai fini IVA in Italia, posto che, anche per tali società, i relativi versamenti d'imposta sono registrati in conto fiscale.
Tale disposizione prevede che non deve essere prestata apposita garanzia per eccedenze di credito di gruppo compensate per importi non superiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione IVA da cui è emersa la citata compensazione di eccedenze di credito di gruppo.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con specifico riferimento ai gruppi societari, se non vi è coincidenza soggettiva tra la capogruppo ai fini del bilancio consolidato e la controllante ai fini della liquidazione di gruppo IVA, solo quando quest'ultima (controllante IVA) è, a sua volta, obbligata alla presentazione di un bilancio consolidato - confluendo in essa entrambe le figure di controllante IVA e controllante civilistica - la garanzia può essere dalla medesima prestata direttamente.