Con Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484, la Corte di Cassazione ha ribadito che il presupposto del versamento dell'IRAP è costituito dall'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
In particolare, con riferimento alle attività professionali, il professionista deve essere il responsabile dell'organizzazione e l'attività professionale deve essere svolta con l'utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività.
Nel caso si specie, la Suprema Corte ha stabilito che un avvocato, che esercita la professione come collaboratore esterno di uno studio legale (senza assumere all'interno di esso né una funzione direttiva o di responsabilità, né la qualifica di associato) limitandosi ad utilizzare i beni messi a sua disposizione (ufficio, pc, telefono ecc.) non è soggetto al versamento dell'IRAP.