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In particolare, l'Agenzia precisa che: “l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso“.
Pertanto ne consegue che: "anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso" .