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25 ottobre 2021
Accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore: Cassazione

Con Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535, la Corte di Cassazione ha stabilito, sulla base di una precedente pronuncia, che nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, difatti il giudice tributario può liberamente valutare sia l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi all'ente impositore, che la controprova offerta dal contribuente. Quest'ultimo non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, tra cui il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa.
Inoltre, in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito, il contribuente ha l'onere di dimostrare la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù della procedura standardizzata.