4 ottobre 2021
Reverse charge su console da gioco, tablet, PC e laptop: Interpello
Con Risposta ad Interpello 1 ottobre 2021, n. 643, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del meccanismo di reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato di cui all'art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 .
L'Agenzia, in particolare ha chiarito tre aspetti:
L'Agenzia, in particolare ha chiarito tre aspetti:
- in caso di acquisto di uno dei beni in oggetto da parte di un rivenditore (soggetto passivo IVA) con finalità differenti dalla rivendita:
- il cedente (non venditore al dettaglio) dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, indicando la norma che prevede l'applicazione del reverse charge (
art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 ); - il cessionario soggetto passivo d'imposta, a sua volta, dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nei registri contabili.
- il cedente (non venditore al dettaglio) dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, indicando la norma che prevede l'applicazione del reverse charge (
- non si applica il meccanismo del reverse charge alle eventuali cessioni contestuali di beni accessori (quali, ad esempio, monitor, adattatori e cavi di rete), in quanto l'inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni indicati dalla norma;
- in caso di cessione ad un soggetto passivo non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, esso è in ogni caso obbligato all'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge. Dovrà pertanto identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.