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30 settembre 2021
Agevolazione "prima casa" in caso di separazione: Interpello
Con Risposta ad Interpello 30 settembre 2021, n. 634, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità dell'agevolazione "prima casa", nel caso di separazione e di assegnazione della casa familiare all'ex coniuge, in capo al coniuge non assegnatario della casa familiare al fine di acquistare una nuova abitazione
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, a tal proposito, che per fruire dell'agevolazione in esame per l'acquisto di una nuova abitazione, l'immobile pre-posseduto deve essere alienato entro il termine di un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Tale requisito si applica anche nel caso in cui il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione sia proprietario per quota di un altro immobile "prima casa", assegnato all'ex coniuge, pur avendo il coniuge non assegnatario solamente la mera titolarità di una quota di abitazione che non può utilizzare.
L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ritiene non condivisibile la tesi della presunta inidoneità dell'immobile pre-posseduto a soddisfare le esigenze abitative del coniuge non assegnatario; tale soggetto, per applicare l'agevolazione prima casa, dovrà quindi alienare la sua quota di proprietà della casa pre-posseduta, entro un anno dal nuovo acquisto.