
Con Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1759, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di doppia posizione previdenziale relativamente ai soggetti, contemporaneamente soci e amministratori di s.r.l..
Gli Ermellini hanno precisato che lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non è sufficiente a giustificare l'iscrizione all'IVS. Neanche la qualifica di socio in una società di capitali può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.
Non viene esclusa comunque la doppia
iscrizione che permane al rispetto dei requisiti previsti dall'
Sarà l'INPS a dover dimostrare il tipo di partecipazione all'attività per giustificare l'eventuale obbligo della doppia iscrizione.