
In presenza di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 è necessario fornire specifiche informazioni:
- nella Nota integrativa al bilancio;
ovvero
- sul proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza;
a seconda della natura del soggetto beneficiario (società di capitali / di persone, ditta individuale, associazione, fondazione, ecc.).
Per effetto di una specifica semplificazione, al fine di usufruire dell'esonero dall'adempimento in esame per gli aiuti di Stato / "de minimis" contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), non è più necessario "dichiarare" nella Nota integrativa / proprio sito Internet la presenza degli stessi nel Registro.
Di fatto l'esonero opera senza necessità di alcun adempimento da parte dell'impresa.
Il beneficiario (impresa / associazione / cooperativa) di sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato è tenuto ad ottemperare all'obbligo di trasparenza previsto dall'