8 aprile 2024 N. 107 - IVA
Il rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale
Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR.
Si rammenta che:
- per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 al mod. IVA TR va apposto il visto di conformità. In tal caso l'utilizzo del credito è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;
- i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2022 / 8,5 quale media per il 2021-2022 beneficiano dell'esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.
Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2024 il mod. IVA TR va inviato entro il 30.4.2024.
Come disposto dall'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a...
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