I Giudici comunitari hanno esaminato le conseguenze (effetti) collegate con la dichiarazione di incompatibilità di una disposizione nazionale con la Direttiva UE.
Con particolare riferimento all'attività di osteopata, la disciplina belga (che prevedeva l'imponibilità IVA) è stata annullata a seguito della incompatibilità con la normativa UE.
In tale contesto, i Giudici comunitari hanno ritenuto illegittimo il mantenimento degli effetti della predetta disposizione basata sull'impossibilità di restituire ai clienti l'IVA indebitamente incassata.
L'organo giurisdizionale di uno Stato membro,
applicando la facoltà concessa da una legge speciale della Corte
Costituzionale interna, non può mantenere per il passato gli
effetti di una disposizione nazionale giudicata dalla Corte di
Giustizia UE incompatibile con la Direttiva, basandosi su
un'asserita impossibilità di restituire l'