
Analizzando il caso di una società immobiliare che nell'esercizio della propria attività intende acquistare una villa da destinare a "casa vacanza" da concedere in locazione a fini turistici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'immobile è destinato all'esercizio di un'attività turistico-ricettiva (dalla quale derivano operazioni imponibili IVA con l'aliquota del 10%), lo stesso può essere considerato strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. Conseguentemente, l'IVA relativa a tale acquisto è detraibile.
È pertanto ribadito che, se l'immobile è utilizzato come bene strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa, non è applicabile l'indetraibilità IVA prevista per gli immobili abitativi.
Va evidenziato che in tale ultima occasione l'Agenzia ha riconosciuto la detraibilità dell'imposta anche se l'acquirente dalla "casa vacanza" ed intestatario dell'attività turistico-ricettiva intende affidare la gestione dell'attività di locazione turistica ad un soggetto terzo.
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