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4 ottobre 2023 N. 298 - Manovre
La regolarizzazione dei corrispettivi del c.d. "Decreto Energia"

Nell'ambito del c.d. "Decreto Energia" è prevista la possibilità di regolarizzare entro il 15.12.2023, tramite ravvedimento, le violazioni, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a:

  • mancata / tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;
  • mancata emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt;
  • emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt con importi inferiori a quelli reali.

La regolarizzazione interessa le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 29.9.2023, n. 228 l'annunciato DL n. 131/2023, c.d. "Decreto Energia", in vigore dal 30.9.2023, contenente "misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", nell'ambito del quale è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI OBBLIGHI CORRISPETTIVI

In base all'art. 4 del citato DL n. 131/2023, la possibilità di regolarizzazione, tramite ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentita ai contribuenti che relativamente alla certificazione dei corrispettivi hanno commesso, nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, una / più violazioni di cui:

  • all'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 consistenti:
    • nella mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;

      ovvero

    • nella memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;

    per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso. La sanzione non può essere inferiore ad € 500;

  • all'art. 3, D.Lgs. n. 471/97, consistenti:
    • nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;

      ovvero

    • nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;

    per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La sanzione non può essere inferiore ad € 500.

La regolarizzazione è consentita:

  • anche se le predette violazioni sono già state constatate non oltre il 31.10.2023;
  • a condizione che non siano state già oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15.12.2023.

La nuova disposizione deroga, temporaneamente, alla regola generale stabilita dall'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 in base alla quale, per le violazioni relative all'omessa memorizzazione / memorizzazione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, non è consentito al contribuente accedere alle riduzioni del ravvedimento "ordinario" (1/5 del minimo) dopo la constatazione della violazione.

Di fatto, a seguito della novità in esame, ancorché la violazione sia stata constatata entro il 31.10.2023 (sempreché non oggetto di contestazione alla data del ravvedimento), il contribuente potrà usufruire della riduzione della sanzione del 90%:

  • a 1/7, con riferimento alle violazioni commesse nel 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 472/97;
  • a 1/8, con riferimento alle violazioni commesse nel 2023 (entro il 30.6), ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97.

Merita evidenziare che, stante il puntuale riferimento ai commi 2-bis e 3 del citato art. 6, non è prevista la possibilità di regolarizzare con la modalità sopra esaminata le violazioni:

  • di cui al comma 1, relative alla documentazione / registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA;
  • di cui al comma 2, relative alla documentazione / registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA.

Resta fermo che le violazioni in esame non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria di cui all'art. 12 comma 2, D.Lgs. n. 471/97 consistente nella sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Art. 6,

D.Lgs. n. 471/97

Tipologia violazioni commesse nel periodo

1.1.2022 - 30.6.2023

Regolarizzazione

ex art. 4, DL n. 131/2023

comma 1

documentazione / registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA

NO

comma 2

documentazione / registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA

NO

comma 2-bis

mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi

SI

memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri

SI

comma 3

mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto

SI

nell'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali

SI

EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

La violazione della mancata contabilizzazione dei corrispettivi produce effetto anche ai fini delle imposte dirette.

In particolare, con riferimento alle violazioni commesse nel 2022 è necessario provvedere anche al ravvedimento dell'omesso / insufficiente versamento dell'IRES / IRPEF 2022.

Considerato che il termine di presentazione del mod. REDDITI 2023 scade il 30.11.2023, è ancora possibile "integrare" i corrispettivi omessi, evitando l'infedeltà della dichiarazione.

EFFETTI AI FINI DELLE liquidazioni iva

In presenza di violazioni prodromiche quali l'omessa fatturazione / mancata certificazione dei corrispettivi, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, nel corso del consueto incontro estivo 2022, ha affermato la necessità, in caso di ravvedimento di tali violazioni, di sanare anche l'omesso / insufficiente versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche.

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