Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Omnibus". Oltre alla conferma della proroga al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater", in sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità:
- il differimento dall'1.1.2024 all'1.7.2024 dell'entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista per gli enti associativi dal c.d. "Decreto Fiscale";
- la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva (14%) da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023;
- la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di utilizzo del "bonus carburante" relativo al terzo trimestre 2022 spettante alle imprese agricole / della pesca.
Sulla G.U. 5.7.2023, n. 155 è
stata pubblicata la
È confermata la proroga:
- dal 30.4 al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d "rottamazione quater" e dell'eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.7 al 31.10.2023 del termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall'1.8 all'1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
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Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate e pertanto resta confermato il termine del:
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È altresì confermata la proroga dal 31.7 al 31.10.2023 della data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).
L'
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰ (entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione);
- conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰.
Conseguentemente, non risulta più possibile per il sostituto d'imposta consegnare all'Agenzia delle Entrate le buste relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰ dei propri sostituiti.
In base a quanto originariamente previsto dal citato Decreto, la nuova modalità doveva trovare applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del Decreto in esame) e pertanto dal mod. 730/2023.
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In sede di conversione il Legislatore ha confermato il differimento dell'applicazione delle citate novità disposta originariamente dal Decreto in esame "a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del |
Conseguentemente, i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare all'Agenzia delle Entratecon le consuete modalità leschede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰ anche per il 2022 (mod. 730/2023). Le nuove modalità telematiche troveranno applicazione a decorrere dal 2023 (mod. 730/2024).
In sede di conversione è stato
previsto il differimento dall'1.1.2024
al 1.7.2024 della soppressione del regime di esclusione
Si rammenta che la nuova
disciplina, introdotta dall'
In particolare in base al comma 4
del citato
a) prestazioni di servizi / cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori / diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
b) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport / educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport / educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui alla citata lett. a), organizzate a loro esclusivo profitto;
d) somministrazione di alimenti /
bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'
Le predette disposizioni sono applicabili a condizione che l'associazione preveda il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili / avanzi di gestione nonché fondi / riserve a capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione / distribuzione non sia imposta dalla legge e che la stessa inserisca nel proprio atto costitutivo / statuto la seguenti clausole ovvero le corrispondenti clausole previste dal Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati / partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere / approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'
5) intrasmissibilità della quota / contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui ai n. 2) e 4) non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali l'Italia ha stipulato patti / accordi / intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Resta ferma all'1.1.2024
l'operatività dell'estensione del regime
In base all'
In sede di conversione è stato previsto il differimento dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva. La stessa quindi può essere versata in unica soluzione entro il 30.9.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.9.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Le disposizioni relative alla proroga del termine per il versamento delle somme risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2023 (saldo 2022 e primo acconto 2023) nonché del saldo IVA 2022 a favore dei soggetti ISA sono state esaminate nell'
In sede di conversione è stato prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'
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Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a € 40.000. |
In sede di conversione, con la modifica dell'
Il Decreto in esame non modifica il termine di utilizzo del bonus relativo al quarto trimestre 2022 (lo stesso quindi poteva essere utilizzato fino al 30.6.2023).