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10 luglio 2023 N. 223 - Manovre
Conferme e novità in sede di conversione del c.d. "Decreto Omnibus"

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Omnibus". Oltre alla conferma della proroga al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater", in sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità:

  • il differimento dall'1.1.2024 all'1.7.2024 dell'entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista per gli enti associativi dal c.d. "Decreto Fiscale";
  • la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva (14%) da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023;
  • la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di utilizzo del "bonus carburante" relativo al terzo trimestre 2022 spettante alle imprese agricole / della pesca.

Sulla G.U. 5.7.2023, n. 155 è stata pubblicata la Legge n. 87/2023 di conversione del DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Ombinus". In sede di conversione, oltre alla conferma della proroga al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater", sono state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.

PROROGA SCADENZE ROTTAMAZIONE-QUATER- Art. 4, comma 1

È confermata la proroga:

  • dal 30.4 al 30.6.2023 del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d "rottamazione quater" e dell'eventuale integrazione della stessa;
  • dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.7 al 31.10.2023 del termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall'1.8 all'1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate e pertanto resta confermato il termine del:

  • 30.11.2023 per la seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto);
  • 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per le restanti rate di pari importo.

È altresì confermata la proroga dal 31.7 al 31.10.2023 della data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).

SCHEDE 8 - 5 - 2‰ IN VIA TELEMATICA - Art. 4, comma 2

L'art. 2, DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni" ha inserito il nuovo comma 2-bis all'art. 37, D.Lgs. n. 241/97 ai sensi del quale il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto, tra le altre cose, a:

  • trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 (entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione);
  • conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2.

Conseguentemente, non risulta più possibile per il sostituto d'imposta consegnare all'Agenzia delle Entrate le buste relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 dei propri sostituiti.

In base a quanto originariamente previsto dal citato Decreto, la nuova modalità doveva trovare applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del Decreto in esame) e pertanto dal mod. 730/2023.

In sede di conversione il Legislatore ha confermato il differimento dell'applicazione delle citate novità disposta originariamente dal Decreto in esame "a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ... Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164".

Conseguentemente, i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare all'Agenzia delle Entratecon le consuete modalità leschede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2‰ anche per il 2022 (mod. 730/2023). Le nuove modalità telematiche troveranno applicazione a decorrere dal 2023 (mod. 730/2024).

DIFFERIMENTO NUOVA DISCIPLINA IVA ENTI ASSOCIATIVI - Art. 4, comma 2-bis

In sede di conversione è stato previsto il differimento dall'1.1.2024 al 1.7.2024 della soppressione del regime di esclusione IVA contenuta nell'art. 4,DPR n. 633/72 per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con la rilevanza ai fini IVA delle stesse, ancorchè in regime di esenzione IVA di cui all'art. 10,DPR n. 633/72.

Si rammenta che la nuova disciplina, introdotta dall'art. 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, DL n. 146/2021, va collegata alla definizione della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia. Il differimento all'1.7.2024 è stato concesso "nelle more della revisione del sistema tributario" nell'ambito della Riforma Fiscale, attualmente in corso di approvazione da parte del Parlamento.

In particolare in base al comma 4 del citato art. 10 sono considerate esenti IVA le seguenti operazioni:

a) prestazioni di servizi / cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori / diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

b) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport / educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport / educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

c) cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui alla citata lett. a), organizzate a loro esclusivo profitto;

d) somministrazione di alimenti / bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le predette disposizioni sono applicabili a condizione che l'associazione preveda il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili / avanzi di gestione nonché fondi / riserve a capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione / distribuzione non sia imposta dalla legge e che la stessa inserisca nel proprio atto costitutivo / statuto la seguenti clausole ovvero le corrispondenti clausole previste dal Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2017:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati / partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

3) obbligo di redigere / approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, C.c; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all'1.1.97, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.c e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota / contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai n. 2) e 4) non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali l'Italia ha stipulato patti / accordi / intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Resta ferma all'1.1.2024 l'operatività dell'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ - Art. 4, comma 3-quinquies

In base all'art. 1, comma 133, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), i soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023, possono rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR (valore normale), versando un'imposta sostitutiva del 14%.

In sede di conversione è stato previsto il differimento dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva. La stessa quindi può essere versata in unica soluzione entro il 30.9.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.9.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA - Art. 4, comma 3-sexies e 3-septies

Le disposizioni relative alla proroga del termine per il versamento delle somme risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2023 (saldo 2022 e primo acconto 2023) nonché del saldo IVA 2022 a favore dei soggetti ISA sono state esaminate nell'Informativa SEAC 4.7.2023, n. 216.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - Art. 4-sexies

In sede di conversione è stato prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a € 40.000.

ESTENSIONE UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" TERZO TRIMESTRE 2022 PESCA / AGRICOLTURA - Art. 8-bis

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 7, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", è stato differito dal 30.6al 30.9.2023 il termine di utilizzo in compensazione del "bonus carburante" a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all'acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022.

Il Decreto in esame non modifica il termine di utilizzo del bonus relativo al quarto trimestre 2022 (lo stesso quindi poteva essere utilizzato fino al 30.6.2023).

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