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15 giugno 2023 N. 196 - Dichiarazioni
Annunciata la proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Recentemente il MEF ha annunciato che con "una prossima disposizione" sarà concessa, a favore dei soggetti ISA, compresi i forfetari e i minimi, la proroga del termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2022.

La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.

I versamenti possono quindi essere effettuati:

  • entro il 20.7.2023, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21.7 al 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

Resta fissato al 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti "privati" e ai soggetti "non interessati" dagli ISA.

Con il Comunicato stampa 14.6.2023, n. 98, il MEF ha annunciato che con "una prossima disposizione" sarà concessa la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023. In particolare il MEF precisa che, saranno prorogati:

"per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento".

Lo slittamento dei termini quindi:

  • è riconosciuto (soltanto) ai soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi. Come specificato nel Comunicato in esame, la proroga riguarda anche:
    • i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
    • i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.

    Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

    • entro il 20.7.2023, senza alcuna maggiorazione;
    • dal 21.7 al 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

    La nuova data del 20.7 si riflette anche sull'individuazione delle scadenze per i soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale (la seconda rata è quindi fissata al 21.8, la terza al 18.9, e così via). Non risultano modificati i termini della rate in caso di inizio della rateizzazione dal 31.7.2023 (+ 0,40%).

    La "nuova" proroga, rispetto ai consueti differimenti concessi in passato, non interviene, di fatto, sul termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40% (ciò è collegabile alla necessità di dover rispettare il "bilanciamento" del differimento delle entrate tributarie con le coperture finanziarie a disposizione dell'Erario);

  • non interessa le persone fisiche "private" per le quali il versamento va effettuato:
    • entro il 30.6.2023, senza alcuna maggiorazione;
    • dall'1.7 al 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • non può essere applicato dai soggetti "non interessati" dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare la proroga dei versamenti al 20.7.2023 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il bilancio nel mese di maggio.

In merito alle somme interessate dalla proroga, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2022 e dell'acconto 2023 IRPEF / IRES / IRAP, anche i versamenti relativi a:

  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa;
  • diritto CCIAA 2023.
CONTRIBUENTI RESIDENTI NEI TERRITORI ALLUVIONATI

La proroga in esame non interessa i soggetti dei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (Informativa SEAC 6.6.2023, n. 183) i quali possono beneficiare della sospensione (fino al 20.11.2023) dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023 disposta dal DL n. 61/2023, c.d "Decreto Alluvioni".  

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