I Giudici comunitari hanno esaminato il corretto trattamento IVA applicabile alle cessioni di "vecchi" immobili oggetto di una "trasformazione" (il caso specifico riguarda un edificio scolastico oggetto di una ristrutturazione finalizzata alla realizzazione di appartamenti ed uffici).
Considerato che, a seguito degli interventi edilizi, si realizza un mutamento dell'uso / condizione di occupazione del fabbricato, secondo i Giudici comunitari le cessioni delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori non possono beneficiare dell'esenzione IVA.
Il "vecchio" fabbricato che ha subito tali modifiche deve essere assimilato ad un "nuovo" fabbricato e pertanto la relativa cessione è soggetta ad IVA.
La mancanza nella disciplina nazionale di una definizione vincolante delle modalità di applicazione del criterio della "prima occupazione" alle trasformazioni di edifici da strumentali ad abitativi, non legittima l'automatica e diretta esenzione