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19 aprile 2023 N. 134 - IVA
Fatture elettroniche e versamento dell'imposta di bollo 2023

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture "senza IVA" di importo superiore a € 77,47 il c.d. "Decreto Semplificazioni" ha modificato la soglia che consente di "differire" il versamento dell'imposta dovuta per il primo e/o secondo trimestre al termine previsto per il trimestre successivo.

Fermo restando il termine dell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / secondo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e dell'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9), dal 2023 è previsto che, se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza € 250), il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

Si evidenzia inoltre che sono state apportate alcune modifiche ai criteri di selezione delle fatture da includere negli Elenchi A e B predisposti dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati che transitano da SdI.

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che:

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