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3 febbraio 2023 N. 41 - IVA
Rivisto il trattamento del diritto di cubatura: da cessione di beni a prestazione di servizi

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha recepito l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in merito alla natura del diritto di cubatura, dalla quale dipende il trattamento degli atti aventi ad oggetto la relativa cessione.

In particolare, la cessione di cubatura va considerata un atto traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, per il quale non è richiesta la forma scritta a pena di nullità e la cui trascrivibilità è stata introdotta / prevista da una norma "ad hoc". Agli atti di cessione di cubatura non sono pertanto applicabili le disposizioni relative al trasferimento di diritti reali immobiliari.

Quanto sopra assume rilevanza anche ai fini IVA / imposta di registro per le quali è precisato che:

  • se la cessione va assoggettata ad IVA, l'imposta va applicata con l'aliquota ordinaria;
  • l'atto di cessione va assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale prevista per gli atti "diversi" aventi ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, fermo restando che, in caso di applicazione dell'IVA alla cessione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

La natura, e conseguentemente il trattamento fiscale, degli atti aventi ad oggetto la cessione di cubatura sono stati nel tempo oggetto di plurimi interventi, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che da parte della giurisprudenza, dai quali sono derivati orientamenti diversi. In particolare la questione riguarda, sostanzialmente, l'attribuzione della...

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