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30 novembre 2022 N. 371 - Varie
La cessazione dell'attività non giustifica il recesso anticipato dal contratto di locazione

In presenza di gravi motivi è consentito al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione comunicando al locatore tali motivi a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 6 mesi.

Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che la mera volontà del conduttore di interrompere l'attività commerciale nell'immobile locato non può essere considerato un motivo "grave".

Una pratica frequente nello svolgimento di un'attività commerciale è rappresentata dall'utilizzo di immobili di terzi, detenuti in locazione. I relativi contratti hanno generalmente una durata di 6 anni, con il rinnovo tacito ed automatico di ulteriori 6 anni.

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