I costi sostenuti da un'impresa per migliorie su immobili detenuti in locazione, qualora privi di autonomia funzionale, sono ammortizzabili nel minor periodo tra quello di utilità futura delle spese e quello residuo della locazione.
Recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di non considerare, ad "incremento" del predetto periodo residuo di locazione, quello di rinnovo del contratto, ancorché dipendente dalla volontà del conduttore.
Di fatto rileva la scelta operata nel bilancio, insindacabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nello svolgimento dell'attività d'impresa è frequente l'utilizzo di immobili di terzi, detenuti in locazione (i cui contratti, per gli immobili commerciali, hanno generalmente durata di 6 anni, più il rinnovo tacito ed automatico di ulteriori 6 anni), leasing ovvero in...