Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già oggetto di rilevanti modifiche in prossimità della relativa entrata in vigore (intervenuta il 15.7.2022), è stato nuovamente modificato in sede di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni".
In particolare, posto che costituisce un "segnale" della situazione di crisi dell'impresa la presenza di un debito IVA scaduto e non versato superiore a € 5.000, è ora previsto che lo stesso deve essere comunque non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA dell'anno precedente.
Inoltre, l'invio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione relativa all'esposizione debitoria nei confronti della stessa, scatta in ogni caso se il debito IVA è di importo superiore a € 20.000.
Dopo diverse proroghe / differimenti, il
15.7.2022 è entrato in vigore il "Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza" contenuto nel
A pochi giorni dalla relativa operatività, lo stesso è stato oggetto di...