12 aprile 2022 N. 122 - IVA
Il rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale
Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, previa presentazione del mod. IVA TR all'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che:
- per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità;
- l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;
- i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019-2020 beneficiano dell'esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.
Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2022 il mod. IVA TR va inviato entro il 2.5.2022.
In base all'
Documenti correlati