
Recentemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito Internet i chiarimenti, in forma di FAQ, aggiornati alle novità apportate in sede di conversione del c.d. "Decreto Sostegni-ter" in materia di rottamazione-ter / saldo e stralcio.
In particolare è confermato che:
- la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute interessa esclusivamente le rate scadute nel 2020 e 2021 e non riguarda i contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato / insufficiente / tardivo versamento delle rate scadute nel 2019. Tali soggetti possono comunque richiedere la rateizzazione del debito residuo;
- ai nuovi termini di versamento è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto:
- le rate scadute nel 2020 possono essere versate entro il 9.5.2022;
- le rate scadute nel 2021 possono essere versate entro l'8.8.2022.
Per le rate scadute nel 2022 il termine di versamento è prorogato al 30.11.2022 (con la tolleranza entro il 5.12).
Con la riscrittura del comma 3 dell'