Il c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha ripristinato la disposizione che, in caso di mancato pagamento della fattura a seguito di procedure concorsuali, consente al cedente / prestatore di emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura.
Non è pertanto necessario attendere l'esito della procedura stessa e il riscontro della relativa infruttuosità.
Inoltre, in capo al curatore / commissario non è più richiesta l'annotazione della nota di credito ricevuta.
Tali novità, oggetto di recenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono applicabili alle procedure concorsuali aperte dal 26.5.2021. Alle stesse, quindi, non è stata attribuita una portata retroattiva.
L'emissione di una nota di variazione (in
aumento / diminuzione) ai fini IVA, successiva all'emissione della
fattura è consentita, ai sensi dell'