
L'Agenzia delle Entrate ha apportato una serie di modifiche alla disciplina delle operazioni effettuate tra l'Italia e la Repubblica di San Marino alla luce dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni poste in essere tra i due Stati.
In particolare l'Agenzia ha precisato:
- che l'Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani esclusivamente tramite il nodo attestato a SdI;
- che il codice destinatario associato all'Ufficio Tributario di San Marino quale nodo attestato a SdI è "2R4GTO8".
In merito agli acquisti effettuati da San Marino per i quali l'acquirente ha ricevuto una fattura elettronica senza addebito dell'IVA, è stato inoltre precisato che ai fini dell'assolvimento dell'IVA tramite reverse charge non è più necessario verificare l'esito positivo dei controlli da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
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